NORMATIVE
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Il
responsabile dell'ordine pubblico dello stadio designato dal ministero
dell'interno qualora ritenga che uno o più striscioni esposti dai
tifosi, costituenti incitamento o apologia della violenza o della
discriminazione razziale, integri fatto grave con carattere di reato,
e conseguentemente intenda ordinare di sospendere o non iniziare la
partita, si rivolgerà al 4° uomo o all'assistente dell'arbitro per
chiedere di non iniziare o sospendere la gara. In
caso di sospensione della gara i calciatori dovranno rimanere al centro
del campo unitamente agli ufficiali di gara. Lo
speaker di una radio informerà il pubblico sui motivi del mancato
inizio o della sospensione, invitando alla immediata rimozione dello
striscione. L'arbitro
nell'ipotesi di prolungamento della sospensione, potrà a suo giudizio
discrezionale, tenuto conto delle condizioni climatiche ed ambientali,
ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. Sarà
compito del responsabile di sicurezza dare istruzioni affinché l'arbitro
ordini la ripresa del gioco. Trascorsi
45' dalla sospensione o dal mancato inizio l'arbitro dichiarerà chiusa
la gara e riferirà nel proprio rapporto i fatti verificatasi. Gli
Organi di Giustizia ordinaria adotteranno provvedimenti previsti dall'art.
7 CGS, cioè lo 0-2 a tavolino. |
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