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La legge che regola la violenza negli
stati è stata modificata con il decreto legge del 20 agosto 2001 n 336,
suscitando naturalmente numerosissime polemiche fra ultras ma anche tifosi
normali che si scoprono,
con le nuove leggi, tutti delinquenti ricercati da diffidare e denunciare.
Possibile? Con le nuove leggi anti-ultras da oggi si!
Cerchiamo di capire cosa effettivamente questa nuova legge impone...
Decreto-legge 20 agosto
2001, n. 336
"Disposizioni urgenti per contrastare
i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 21 agosto 2001
Art.
1.
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni
1. Alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nei confronti delle persone
che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo
4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo
5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della
presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza
su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche,
o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi
in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché
a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito
o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni
medesime.
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma
1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte
negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente
indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni
per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso
che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida
del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima
competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata
al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo
in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore
dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per
le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia
se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il
termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto
ore successive.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma
2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati
qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito
con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che
contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei
casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice,
se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive
previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche
al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo
all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio
o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni
agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre
anni.
7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso
nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente
una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata
in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate,
per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti
non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di
applicazione della pena su richiesta.";
d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento
e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche). -
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi
contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, comunque
idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni
agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi
in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una
recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica
incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni
medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino a 6
mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza"
sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis
e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone
o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i
quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380
e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo
6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria,
qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti
elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza
nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro
e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo
6, commi 1 e 2.
1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per
i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter (Trasferte).
- 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti
commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
Art.
2.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975 n. 110, e successive modificazioni
1. All'articolo 4, comma 3o, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni
agonistiche.".
Art.
3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti
per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"
(Testo
approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 17 ottobre
2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 agosto 2001,
n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336
All’articolo 1:
– al comma 1, lettera a),
capoverso 1, dopo la parola: "condannate" sono inserite le seguenti:
"anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni";
le parole: "competizioni agonistiche" ovunque ricorrano sono
sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive" e la parola:
"competizioni" è sostituita dalla seguente: "manifestazioni";
al comma 1, lettera a),
capoverso 2, dopo le parole: "il questore può prescrivere" sono
inserite le seguenti: ", tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato,";
la parola: "competizioni" è sostituita dalla seguente: "manifestazioni";
al comma 1, lettera c),
capoverso 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La prescrizione
di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva
alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore
della Repubblica presso il tribunale o al Procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore
di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di
questura."; nel secondo periodo, le parole: "se ritiene la sussistenza
dei" sono sostituite dalle seguenti: "se ritiene che sussistano
i"; nell’ultimo periodo, dopo le parole: "se il pubblico ministero"
sono inserite le seguenti: "con decreto motivato";
al comma 1, lettera c),
capoverso 6, primo periodo, le parole: "l’arresto" sono sostituite
dalle seguenti: "la reclusione" e dopo le parole: "diciotto
mesi" sono inserite le seguenti: "o con la multa fino a lire tre
milioni"; nel terzo periodo sono soppresse le parole: ", prescrivendo
all’imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio
o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni
agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre
anni";
al comma 1, lettera c),
il capoverso 7 è soppresso;
–al comma 1, la lettera d)
è sostituita dalla seguente:
"d) dopo l’articolo 6 è inserito
il seguente:
‘‘Art. 6-bis. - (Lancio di materiale
pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni
sportive) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici,
in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito
o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera
indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso
delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se
dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino
a sei mesi o con l’ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.‘‘";
al comma 1, lettera f)
il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone
o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell’ipotesi
in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, e per quelli di cui all’articolo 6-bis, comma 1, della
presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura
penale";
al comma 1, lettera f),
capoverso 1-ter, le parole: "e alla prescrizione" sono
soppresse, e, in fine, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 1";
al comma 1, lettera f),
il capoverso 1-quater è soppresso;
al comma 1, lettera g),
nell’articolo 8-ter ivi richiamato, capoverso 1, le parole:
"competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni
sportive";
è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1-bis. Nella legge 13 dicembre
1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: ‘‘competizioni agonistiche‘‘
sono sostituite dalle seguenti: ‘‘manifestazioni sportive‘‘".
All’articolo 2:
al comma 1, le parole:
"competizioni agonistiche" sono sostituite
dalle seguenti: "manifestazioni sportive".
Dopo l’articolo 2 è inserito
il seguente:
"Art. 2-bis. - (Norme di interpretazione
autentica) – 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli
1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle
attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi
la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze
indicate nella prima parte del comma".
Nel titolo del decreto-legge,
la parola: "competizioni" è sostituita dalla seguente:
"manifestazioni".
Questo il testo che, al di là della
sua interpretazione parola per parola, verte su due punti chiave: l’allargamento
dei comportamenti illegali da una parte, e dall’altra un inasprimento
generalizzato delle pene legate ai reati commessi; se il secondo punto
riguarda in particolare l’ambito processuale, quindi un momento successivo,
il primo punto è quello più critico e discutibile perché, nell’allargare
gli ambiti di presunta illegalità, aumenta le possibilità di azione delle
forse dell’ordine, e tutti sappiamo che questo spesso significa innalzamento
illimitato del livello di repressione ben oltre quello che è un normale
e comprensibile discorso di prevenzione, con tutto quello che ne deriva.
INIZIATIVA COMUNE IN TUTTE LE CURVE
La legge non e' uguale per tutti soprattutto all'interno del calcio
moderno dove doping, partite truccate, passaporti falsi, risse e insulti
razzisti fra giocatori vengono tollerati e quasi giustificati, mentre
il singolo tifoso paga e pagherà sempre più pesantemente ogni scorrettezza.
Il mondo del calcio moderno, ormai succube del business e dei diritti
televisivi, pare così identificare nel tifo organizzato e nelle aggregazioni
giovanili all'interno delle curve, il principale ostacolo alla trasformazione
del tifoso in spettatore di pay-per-view e consumatore di gadgets.
IL TIFO ORGANIZZATO, CHE FACCIA O NON FACCIA VIOLENZA, DIVENTA
COSÌ IL RESPONSABILE UNICO DI TUTTI I MALI DEL CALCIO, FORSE PROPRIO PERCHÉ
RIMANE ORGOGLIOSAMENTE ANCORATO AD UNA VISIONE DEL CALCIO ROMANTICA, DOVE
IL CALORE LA PASSIONE E LA SOCIALIZZAZIONE VALGONO + DEL BUSINESS.
La Nuova Legge sulla violenza negli stadi – la cui pessima formulazione
potrebbe comportare il verificarsi di numerosi eccessi, più o meno inconsapevoli,
da parte di chi la deve applicare – è una legge di carattere esageratamente
repressivo che non consente a chi è stato giustamente o ingiustamente
incolpato di difendersi adeguatamente e limita di molto i diritti e le
libertà personali del tifoso. Non prevede, inoltre, nessuno spazio per
la prevenzione o per l’introduzione di misure di intervento sociale volte
a limitare episodi di matrice violenta ma si limita a considerare le curve
degli stadi unicamente come un problema di ordine pubblico. Oggi queste
leggi speciali vengono applicate in stadi e palazzetti ma potrebbero in
futuro essere estese ad altre categorie di persone che si pensa possano
dare "fastidio" socialmente e, quindi, causare problemi di ordine pubblico.
Si pensi ai partecipanti a manifestazioni di destra di sinistra o di categoria
(ad esempio, i produttori del latte, i disoccupati organizzati… ) o anche
a certi frequentatori di discoteche (esiste una proposta di legge che
vorrebbe estendere il divieto d'accesso anche alle discoteche per quelle
persone che si ritiene possano aver commesso reato). |